Il 18 febbraio 2016, abbiamo ricevuto il decreto della Corte costituzionale (datato 20 gennaio 2016) con il quale č respinto il nostro ricorso perché, citiamo, “non sussistono i presupposti per decidere sul merito della questione”, con la motivazione che nel ricorso non č rilevata nessuna questione giuridico-costituzionale importante e che la presunta esistenza di violazione dei diritti costituzionali non č argomentata a parte. Riteniamo di aver accuratamente motivato le violazioni dei diritti costituzionali in tutti i nostri ricorsi. La motivazione che la Corte suprema non ha violato la legge, benché nessun tribunale ci avesse fornito la tutela giuridica, pur avendo ognuno il diritto a un processo equo, di fatto, conferma che č stato trovato un escamotage legale per non dover decidere sulla questione, che č politicamente delicata in quanto riguarda le minoranze.
Il Tribunale regionale di Fiume, la Corte suprema, come tribunale d’appello, e la Corte costituzionale non si sono espressi sul merito della controversia, ma hanno respinto le nostre istanze adducendo motivi procedurali.
Pertanto, dopo l’intero procedimento giudiziario, dal piů basso al piů alto livello giudiziario, non si č riusciti ad ottenere una decisione sul merito della controversia, ossia sul fatto se l’attuale mandato di Maurizio Tremul come Presidente della Giunta esecutiva č da ritenersi il secondo o il terzo mandato consecutivo; ben sapendo che dall’istituzione dell’Unione Italiana, nel 1991, egli č ininterrottamente al vertice dell’associazione (per ben 25 anni consecutivi!).
Maurizio Tremul ha ricoperto la funzione di Presidente della Giunta esecutiva nel mandato quadriennale 2006-2010 e in quello successivo 2010-2014, ossia per due mandati (per otto anni) consecutivi e quindi, a nostro parere, la sua candidatura al terzo mandato consecutivo per la funzione di Presidente della Giunta esecutiva non doveva essere convalidata dalla Commissione elettorale centrale dell’Unione Italiana. E tale convalida non doveva incontrare i favori del Comitato generale di controllo delle elezioni e del Comitato dei garanti, d’appello e di controllo dell’Unione Italiana. Dato che Maurizio Tremul č stato rieletto alla funzione di Presidente della Giunta esecutiva il 29 giugno 2014, a nostro parere, de iure e de facto rappresenta un’evidente e grave violazione dello Statuto dell’Unione Italiana.
Il merito della controversia verte sull’interpretazione dei concetti giuridici che riguardano l’entrata in vigore, l’applicazione e l’efficacia giuridica di un atto, una disposizione, ossia su una questione prettamente giuridica.
Ad avvalorare, suffragare il nostro parere vi sono due atti della Corte costituzionale (la Relazione n. U-X-80/2005 del 1° giugno 2006, pubblicata nella “Gazzetta ufficiale” n. 64 del 7 giugno 2006, e la Decisione del 15 febbraio 2012, pubblicata nella “Gazzetta ufficiale” n. 20 del 20 febbraio 2012) e un articolo (pubblicato sul sito internet dell’Universitŕ di Fiume) dell’esperta Sanja Bari?, che detiene la cattedra di diritto costituzionale alla Facoltŕ di giurisprudenza.
Stando ai citati atti della Corte costituzionale: “l’entrata in vigore di un atto č il momento a partire dal quale una certa disposizione inizia ad avere efficacia giuridica” e “l’entrata in vigore dell’atto č il momento in cui inizia l’effetto giuridico dell’atto, le sue disposizioni diventano vincolanti, con la possibilitŕ di applicare sanzioni in caso di non conformitŕ da parte di coloro ai quali si riferisce”.
Nel spiegare una situazione analoga al merito della nostra controversia, Sanja Bari?, in un suo saggio afferma: “il mandato puň essere svolto solo per due volte consecutive indipendentemente dalla durata del mandato. In caso contrario si potrebbe concludere che ogni nuova modifica dello Statuto in direzione di estensione o riduzione della durata del mandato ha l’effetto di «cancellazione» o «non conteggio» dei mandati precedenti”. E continua: “si deve certamente tenere a mente che la limitazione dei mandati consecutivi č espressione della fondamentale idea costituzionale e del diritto pubblico sulla limitazione del potere, e ciň non perché qualcuno concretamente abusi di tale potere, ma proprio perché nessuno mai venga nella posizione per poterne abusare. Si tratta di una norma giuridica generale, inequivocabile ed esplicita come espressione del principio ben noto e generalmente accettato, il cui intento č di evitare che l’ogni presente che svolge la funzione ‘acciechi’ riguardo a se stesso quando si ritrova in una posizione di «autoritŕ». Ignorare il fatto indiscutibile che il mandato č de facto esaurito in due occasioni consecutive, č in contrasto con il senso di base, il motivo principale per cui esistono la norma giuridica e il principio giuridico che limitano la ripetizione di mandati consecutivi”.
Per terminare, rimaniamo del parere che Maurizio Tremul ricopre la funzione di Presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, per il terzo mandato consecutivo, in violazione dello Statuto, che fissa il limite massimo di due mandati.
Silvano Zilli, Astrid Del Ben e Marino Budicin, Presidente della Comunitŕ degli Italiani “Pino Budicin” di Rovigno |